
Autore: Banca Widiba
Data di pubblicazione: 10 febbraio 2026
Previdenza complementare e manovra 2026: nuove opportunità
La legge di Bilancio 2026 ha introdotto novità in una moltitudine di ambiti e uno dei più rilevanti è certamente quello previdenziale.
Il legislatore, infatti, si muove nella direzione di un sostegno sempre più concreto alla previdenza complementare: lo dimostrano le principali novità introdotte dalla manovra, disponibili di seguito.
Le novità per i lavoratori dipendenti
L’attenzione rivolta dallo Stato nei confronti della previdenza complementare si legge chiaramente nelle misure adottate nei confronti dei lavoratori dipendenti. Infatti, dal 1° luglio 2026, per i lavoratori neoassunti che non esprimono una preferenza sulla destinazione del TFR, il nuovo meccanismo di silenzio-assenso prevede l’adesione automatica al fondo pensione negoziale, salvo rinuncia esplicita entro 60 giorni.
Inoltre, per le adesioni non esplicite al fondo pensione, si prevede che gli investimenti vengano effettuati con logiche “life-cycle”, in linea con l’età anagrafica dell’aderente. Da notare che queste logiche prevedono meno flessibilità rispetto agli investimenti disponibili nel caso di un’adesione esplicita al fondo negoziale o a un fondo pensione aperto.
Novità di particolare rilievo riguarda il principio di “portabilità”. Con la manovra 2026, infatti, viene introdotta la possibilità per il lavoratore di trasferire la propria posizione previdenziale verso qualsiasi fondo pensione, inclusi i PIP e i fondi pensione aperti, continuando a beneficiare del contributo datoriale previsto dal contratto di lavoro. Questa misura amplia notevolmente le opzioni di investimento, consentendo per esempio al lavoratore dipendente di aprire un fondo pensione aperto senza rischiare di perdere il beneficio del contributo datoriale.
Deducibilità Irpef dei contributi al fondo pensione
Uno dei maggiori vantaggi previsti per chi apre un fondo pensione è la deducibilità dei contributi entro una determinata soglia.
Brevemente, per rinfrescare la memoria: chi apre un fondo pensione ha la possibilità di sottrarre annualmente dalla base imponibile su cui si calcola l’Irpef quanto versato nel fondo pensione, nei limiti di una soglia prestabilita.
Tale soglia era, fino all’entrata in vigore dell’attuale legge di Bilancio, pari a 5.164,57 euro.
Dal 1° gennaio questa somma è stata aumentata a 5.300 euro. Non un aumento sostanziale, ma che va comunque a beneficio del risparmiatore che contribuisce al suo fondo pensione.
Maggiore flessibilità delle prestazioni
Un’altra novità molto interessante a favore del risparmiatore che apre un fondo pensione riguarda le modalità con cui, una volta raggiunta l’età pensionabile, può riscattare il montante accumulato.
Prima della manovra, infatti, le modalità previste per farlo erano:
- 100% in forma di rendita vitalizia, cioè il riscatto sotto forma di un assegno periodico;
- 50% in forma di rendita vitalizia + 50% in forma di capitale, quindi 50% liquidato interamente al momento del raggiungimento dell’età pensionabile;
- 100% in forma di capitale, ma solo a determinate condizioni (il montante accumulato non può superare una certa soglia).
La Legge di Bilancio ha innalzato la quota di montante richiedibile in capitale dal 50% al 60%, offrendo così ai contribuenti una maggiore flessibilità nella modalità di riscatto al termine della carriera lavorativa.
Non solo: fino ad oggi, la scelta tra capitale e rendita era l’unica alternativa possibile per l’iscritto. Con la manovra 2026, il panorama delle opzioni si amplia con tre nuove modalità di erogazione della prestazione finale:
- Rendita a durata definita: in questo caso l’aderente rinuncia alla rendita vitalizia e ottiene una prestazione calcolata sulla base degli anni di vita residua, determinati secondo gli indici Istat;
- Prelievi liberamente determinabili entro limiti definiti dopo il pensionamento: l’aderente può scegliere di prelevare liberamente dal fondo, senza vincolarsi a rate predeterminate;
- Erogazione frazionata del montante per un periodo non inferiore a cinque anni: l’arco temporale di erogazione è preventivamente concordato, ma deve essere di minimo cinque anni.
In questo modo il contribuente ha maggiori possibilità di scelta e può tutelare maggiormente gli eredi, offrendo una tutela patrimoniale più ampia anche sul capitale accumulato.
In un sistema previdenziale che richiede sempre più responsabilità individuale, queste novità trasformano il fondo pensione da semplice salvadanaio a un pilastro flessibile e sicuro.
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